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Descrizione
A decorrere dal 01.01.2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.), istituita con la Legge n. 147/2013, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è oggi disciplinata dalle disposizioni dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
L’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, stabilisce che:
- L’IMU non si applicaal possesso dell’abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ed alle pertinenze della stessa (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- L’IMU non si applica agli immobili assimilati alle abitazioni principali, in particolare:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
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Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2024, 12:00